STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  4 febbraio 2017

 

 

OGGETTO: Anticipo pensionistico - APE.

 

 

Spettabile Azienda,

la riforma delle pensioni ha introdotto misure tese a favorire la flessibilità in uscita, tra le quali l’APE, l’anticipo pensionistico, nelle sue tre forme: aziendale, volontaria e sociale. Tali nuovi strumenti previdenziali si aggiungono ad istituti già operativi nel nostro ordinamento: l’esodo incentivato ed il part time agevolato.

 

Di seguito ne illustriamo il funzionamento e gli ambiti applicativi.

 

APE volontaria

L’articolo 1, comma 166 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha disciplinato l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, cioè un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto, riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata, esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali. Il prestito:

·     è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell’anno (l’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto);

·     è erogato per minimo 6 mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;

·     decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto;

·     è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiranno agli accordi-quadro che saranno stipulati tra i Ministri dell’economia e del lavoro e, rispettivamente, l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie;

·     è restituito in 260 rate in 20 anni mediante una trattenuta sulla pensione, inclusa la tredicesima, iniziando dal primo pagamento della futura pensione e con possibilità di estinzione anticipata secondo i criteri che saranno fissati da apposito decreto;

·     è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito.

Completata la restituzione del prestito la pensione sarà corrisposta per intero. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

·     almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;

·     maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

·     importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria;

·     non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità;

·     non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Per ottenere l’APE:

·     il richiedente presenta all’Inps in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari autorizzati, domanda di certificazione del diritto all’APE;

·     l’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile;

·     il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite intermediari autorizzati, presenta all’Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge (la domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo);

·     nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza;

·     l’Istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti;

·     in caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.

La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli Enti bilaterali o dei Fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione, mediante versamento in un’unica soluzione all’Inps di un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’APE. Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE. L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini Irpef.

Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

 

APE sociale

L’articolo 1, comma 179 e ss., Legge di Bilancio 2017, ha introdotto un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata ed è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo).

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all’Inps.

Si è comunque in attesa del decreto che stabilirà tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio.

Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:

·     almeno 63 anni di età;

·     almeno 30 anni di anzianità contributiva (solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni);

·     maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

·     non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa, anche autonoma.

La prestazione è diretta ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1.      disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno 3 mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;

2.      assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;

3.      siano invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

4.      lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 6 anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni:

·   operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

·   conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

·   conciatori di pelli e di pellicce;

·   conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

·   conduttori di mezzi pesanti e camion;

·   personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

·   addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

·   insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;

·   facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

·   personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

·   operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

L’indennità non spetta ai titolari di pensione diretta, non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, mentre è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

 

RITA rendita integrativa temporanea anticipata

I commi da 188 a 192 della Legge di Bilancio 2017 hanno introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE.

In particolare vi è la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’Inps.

La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all’Inps che verifica il possesso dei requisiti per l’accesso all’APE e ne certifica il diritto.

La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611

Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN)